GUIDA ALL'AUTOCERTIFICAZIONE
A cura dei Servizi Demografici del Comune di Novi di Modena

CHE COS'È L'AUTOCERTIFICAZIONE

L'autocertificazione è attualmente regolamentata dal D.P.R. 445/2000, entrato in vigore il 07.03.2001 dopo aver avuto diverse modifiche ed integrazioni a partire dalla legge n.15/68. Consiste nella possibilità di dichiarare una serie di fatti o dati personali in sostituzione del certificato corrispondente o di atti notori.
Nel caso della dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono dichiarare stati e fatti previsti in un elenco definito.
Nel caso della dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà si possono dichiarare stati e fatti a diretta conoscenza del l'interessato e non previsti nell' elenco.

CHI DEVE ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE

- Tutti gli uffici pubblici

- I gestori di servizi pubblici, cioè quelle Aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione dell'energia, il servizio postale, le reti telefoniche, ad esempio (AIMAG, SINERGAS, ENEL, TELECOM, le POSTE (ad eccezione del SERVIZIO BANCOPOSTA), la RAI, le FERROVIE DELLO STATO, ecc.

ATTENZIONE: I Tribunali non sono tenuti ad accettare l'autocertificazione.

- L'AUTOCERTIFICAZIONE è possibile anche nei rapporti con i privati, ad esempio banche ed assicurazioni, che decidono di accettarla. Infatti, mentre per le Amministrazioni pubbliche accettare l'autocertificazione costituisce un obbligo, per i privati si tratta di una facoltà e quindi possono anche richiedere i certificati corrispondenti.

COSA È POSSIBILE AUTOCERTIFICARE

  • data e luogo di nascita

  • residenza

  • cittadinanza

  • godimento dei diritti civili e politici

  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero

  • stato di famiglia

  • esistenza in vita

  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente

  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni

  • appartenenza a ordini professionali

  • titolo di studio, esami sostenuti

  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica

  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali

  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto

  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria

  • stato di disoccupazione

  • qualità di pensionato e categoria di pensione

  • qualità di studente

  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili

  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

  • nel foglio matricolare dello stato di servizio

  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

  • qualità di convivenza a carico

  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile

  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

  • di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8.6.2001 n.° 231.

LA RICHIESTA DI QUESTI CERTIFICATI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI E DEI SERVIZI PUBBLICI COSTITUIRÀ VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO.

N.B.: I certificati medici, veterinari, di origine, di conformità C.E.E., di marchi o brevetti non possono essere sostituiti dall'autocertificazione.

CHI PUÒ AUTOCERTIFICARE

  • i cittadini italiani

  • i cittadini dell'Unione Europea

  • i cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati certificabili da Uffici Pubblici italiani.

COME SI FA L'AUTOCERTIFICAZIONE


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Per sostituire il certificato basta un semplice foglio di carta firmato dall'interessato, senza autentica di firma o bolli. Per agevolare i cittadini le Amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli.
Tutte le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità e per e-mail identificandosi con la carta d'identità elettronica.

DOCUMENTI D'IDENTITÀ AL POSTO DEI CERTIFICATI
L'esibizione di un documento d'identità o di riconoscimento ( ad esempio carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione, ecc,) a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il cittadino può dichiarare può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più chiedere : ad esempio la qualità di erede, di proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio.
Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà alle amministrazioni e ai servizi pubblici la firma non deve più essere autenticata. È sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità. L'autentica della firma rimane solo per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, etc.) da parte di altre persone.
Non è necessario autenticare la firma delle istanze anche nei casi in cui le stesse contengano dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

COPIE AUTENTICHE
Si potrà dichiarare che è conforme all'originale:

  • la copia di un documento tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione

  • la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio

  • la copia di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati.

Non è più necessario, quindi, far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l'amministrazione a cui devono essere consegnati, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con la fotocopia del documento d'identità . La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere apposta in calce alla copia stessa.

IMPEDIMENTO PER RAGIONI DI SALUTE
Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l'esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta l'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.

VALIDITÀ DEI CERTIFICATI
I certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazione (ad es. data e luogo di nascita) non hanno scadenza. Gli altri certificati hanno una validità di sei mesi dalla data di rilascio. Quelli anagrafici e di stato civile non hanno scadenza, purché l'interessato dichiari che le informazioni in esso contenute non sono cambiate.
Le dichiarazioni sostitutive dei certificati e degli atti di notorietà hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE
Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali possono essere legalizzate solo in presenza del diretto interessato, anche dall'Ufficio che deve produrre il documento.

LE RESPONSABILITÀ DI CHI AUTOCERTIFICA
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. Le amministrazioni hanno fiducia nel cittadino e al tempo stesso effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

 

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