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ALIQUOTE ICI 2010

Imposta Comunale sugli Immobili.
Delibera di Consiglio Comunale n.75 del 1/2/2010

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2010

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, in attuazione alla delega conferita in materia di finanza territoriale all'art.4 della L. 421 del 23/12/1992, è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e che già dal 1994 l'introito è destinato integralmente al bilancio comunale;

Visto che l'art.3, comma 53 della L. 662 del 23/12/1996 ha modificato in modo consistente l'art.6 del D.Lgs. 504/92 disponendo che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale o di alloggi non locati;

Vista che la suddetta L. 662/96 art.3 comma 4 ha confermato le disposizione dell'art.4 comma 1 del D.L. 8/8/1996 n.437, convertito con modificazioni dalla L. n. 556 del 24/10/1996, in merito alla possibilità per il Comune di applicare l'aliquota ridotta alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

Che ai sensi del comma 56 dell'art.3 della L.662/96 i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

Che il comma 55 art.3, della L.662/96 prevede l'aumento della detrazione per le unità immobiliari adibite all'abitazione principale del soggetto passivo da Euro 92,96 a Euro 103,29 dall'anno d'imposta 1997; Preso atto della rivalutazione, ai fini ICI, con decorrenza dall'anno di imposta 1997 delle rendite catastali urbane nella misura del 5% e dei redditi dominicali del 25% come disposto ai commi 48-51, 52 dell'art.3 della menzionata L.662/96;

Visto il D.Lgs. n.446 del 15/12/1997 titolo terzo recante norme in materia di "Riordino della disciplina dei tributi locali" ed in particolare gli artt.58 e 59 riguardanti ulteriori modifiche alla disciplina dell'ICI nonchè relativa potestà regolamentare;

Visto l'art.4 della L.9/12/98 n.431 che consente l'applicazione di aliquote ici favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi territoriali per il Comune di Novi di Modena sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali, previsti nei "Contratti tipo";

Vista la Legge 27/12/2009 n.296, articolo unico comma 169 Finanziaria 2007, che dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal I gennaio dell'anno di riferimento; prevede inoltre che in caso di mancata approvazione le aliquote si intendano prorogate di anno in anno;

Vista la legge 27/12/2006 n.296 articolo unico comma 156 (Finanziaria 2007) che dispone la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione delle aliquote di Imposta ICI;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.120 del 22/12/1998 relativa all'adozione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili - ICI, con decorrenza 01/01/1999 e successive modificazioni (giusto l'atto C.C. n.8 del 24.1.2008);

Visto l'art.1 comma 1 DL 93/2008 che dispone espressamente che "a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30/12/92 n.504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad esclusione delle abitazioni accatastate in categoria A1, A8 e A9";

Dato atto che ai sensi dell'art.1 comma 7 del citato D.L. 93/2008, confermato dall'art.77 bis del DL 112/2008 è stata introdotta la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi delle addizionali e delle aliquote per il triennio 2009/2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011;

Considerato che per l'anno 2009 le aliquote fissate con atto di Consiglio Comunale n.75 del 18/12/2008 erano analoghe a quelle fissate per l'anno 2008 e precisamente;
- 5,1 per mille l'aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze classificate come C/2, C/6 e C/7;
- 4,4 per mille l'aliquota per gli alloggi e relative pertinenze concessi in locazione quale abitazione principale, con contratto agevolato ai sensi dell'art.2 comma 3 della legge 431/98, al fine di favorirne l'offerta sul mercato;
- 2,00 per mille l'aliquota per gli alloggi ACER;
- 7 per mille l'aliquota ordinaria per gli altri immobili; Considerato che la detrazione sulla abitazione principale era fissata in Euro 103,29;

Che ai sensi dell'art.1 comma 7 del D.L.93/2008 è stato introdotto il blocco per gli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, attribuiti con legge dello Stato, convertito in legge con modificazioni con legge 24.7.2008 n.126.

Calcolato che il gettito è quantificato in Euro 1.930.000,00 al lordo del compenso del Concessionario, contando sull'ampliamento della base imponibile derivante dai controlli effettuati, oltre che dall'incremento delle nuove costruzioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Servizio Economico-Finanziario;

Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario Comunale; Con voti favorevoli 14 (Unione per Novi), contrari 6 (CdL-Novi), astenuti nessuno, espressi nei modi e forme di legge e quindi a maggioranza,

DELIBERA

- di confermare per l'anno 2010 le aliquote ICI applicate nell'anno 2009 e 2008 nel Comune di Novi di Modena nelle seguenti misure:
1) Aliquota ridotta al 5,1 per mille per le abitazioni principali in categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
2) Aliquota agevolata al 4,4 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione quale abitazione principale, alloggi e pertinenze già sfitti con contratto agevolato ai sensi dell'art.2 comma 3 legge 431/98. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata, gli interessati dovranno farne richiesta scritta all'ente nel corso del 2010 allegando copia del contratto agevolato. L'aliquota agevolata avrà decorrenza dall'anno di presentazione della richiesta fino alla data di scadenza del contratto, salvo variazione delle condizioni.
3) Aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili
4) Aliquota ridotta del 2 per mille a favore dei proprietari che metteranno a disposizione alloggi e relative pertinenze da affittare a titolo di abitazione principale secondo l'accordo per la promozione dell'offerta di immobili ad uso abitativo sottoscritto dall'associazione intercomunale dei comuni di Carpi, Campogalliano Novi di Modena e Soliera, l'ACER - Azienda casa Emilia Romagna della provincia di Modena e i rappresentati di associazioni e sindacati. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente nel corso del 2010, allegando copia del contratto-tipo, assoggettato alla legge 431/98 sottoscritto dall'ACER stessa, e la fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

- di confermare in Euro 103,29 la detrazione sulla abitazione principale;

- di dare atto che la corrispondente entrata di Euro 1.930.000 è prevista nel Bilancio di previsione dell'esercizio 2010 in corso di approvazione;

Per informazioni:
Ufficio Tributi
Tel. 059 6789233 - Fax 059 6789124

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ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2010 - 12.20 pm