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ALIQUOTE ICI 2008

Imposta Comunale sugli Immobili.
Determinazione aliquote anno 2008
come da deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 24/01/2008

1. ALIQUOTA DEL 5,1 PER MILLE per:

a. unità immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e pertinenza che durevolmente ed esclusivamente sono asservite alla predetta abitazione (con la precisazione che per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7 che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale).
Detrazione di imposta: euro 103,29 + ulteriore detrazione come da articolo 5 legge n. 244/2007 legge finanziaria 2008 (*)

b. unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario e pertinenze che durevolmente ed esclusivamente sono asservite alla predetta abitazione (con la precisazione che per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7 che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale).
Detrazione di imposta: euro 103,29 + ulteriore detrazione come da articolo 5 legge n. 244/2007 legge finanziaria 2008 (*)

c. alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari e pertinenze che durevolmente ed esclusivamente sono asservite al predetto alloggio (con la precisazione che per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7 che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale). Detrazione di imposta: euro 103,29  + ulteriore detrazione come da articolo 5 legge n. 244/2007 legge finanziaria 2008 (*)

d. unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro e pertinenze che durevolmente ed esclusivamente sono asservite alla predetta abitazioni (con la precisazione che per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7 che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale), a condizione che non risulti locata.
Detrazione di imposta: euro 103,29

e. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e pertinenze che durevolmente ed esclusivamente sono asservite alle predette abitazioni (con la precisazione che per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7 che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale), a condizione che la stessa non risulti locata.
Per poter beneficiare dell'aliquota ridotta gli interessati dovranno presentare comunicazione, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi comunale (Modello A), entro il termine per effettuare il pagamento in acconto dell'ICI per l'anno di imposta di competenza,(qualora l'assimilazione abbia riguardo il primo semestre), oppure entro il termine per il versamento del saldo ICI (nel caso in cui il diritto all'assimilazione sorga nel secondo semestre dell'anno). La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non siano variati i presupposti per l'assimilazione all'abitazione principale. In tal caso è fatto obbligo al possessore di comunicare per iscritto all'Ufficio comunale la perdita dei requisiti entro i termini sopra indicati. La comunicazione può essere consegnata direttamente al protocollo comunale o inviata tramite raccomandata A/R. La mancata presentazione della comunicazione potrà essere sanzionata, fino alla misura massima di legge, ai sensi dell'art.14 comma 3 del D.Lgs,504/1992, ossia come violazione concernente la mancata trasmissione di atti e documenti.
Detrazione di imposta: euro 103,29

f. abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di 1°grado (genitori/figli) che la occupano quale loro abitazione principale e pertinenze che durevolmente ed esclusivamente sono asservite alla predetta abitazioni (con la precisazione che per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7 che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale). Per poter beneficiare dell'aliquota ridotta gli interessati dovranno presentare richiesta, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi comunale (Modello A), entro il termine per effettuare il pagamento in acconto dell'ICI per l'anno di imposta di competenza,(qualora l'assimilazione abbia riguardo il primo semestre), oppure entro il termine per il versamento del saldo ICI (nel caso in cui il diritto all'assimilazione sorga nel secondo semestre dell'anno). La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non siano variati i presupposti per l'assimilazione all'abitazione principale. In tal caso è fatto obbligo al possessore di comunicare per iscritto all'Ufficio comunale la perdita dei requisiti entro i termini sopra indicati. La comunicazione può essere consegnata direttamente al protocollo comunale o inviata tramite raccomandata A/R. La mancata presentazione della comunicazione potrà essere sanzionata, fino alla misura massima di legge, ai sensi dell'art.14 comma 3 del D.Lgs,504/1992, ossia come violazione concernente la mancata trasmissione di atti e documenti.

2. ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 4,4 PER MILLE

per i proprietari che concedono in locazione alloggi (e relative pertinenze) già sfitti a soggetti che li utilizzano quale abitazione principale con contratto agevolato ai sensi dell’art.2 comma 3 della Legge 431/98. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno farne richiesta scritta all'ente (Modello B) nel corso del 2008, allegando copia del contratto agevolato, stipulato alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art.2 comma 3 della Legge 431/1998. L'aliquota agevolata del 4,4 per mille avrà decorrenza dall’anno di presentazione per tutta la durata del contratto medesimo salvo variazioni delle condizioni. La mancata presentazione della richiesta potrà essere sanzionata, fino alla misura massima di legge, ai sensi dell'art.14 comma 3 del D.Lgs. 504/1992, ossia come violazione concernente la mancata trasmissione di atti e documenti.

3. ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7 PER MILLE

per tutti gli altri immobili salvo quelli previsti negli altri punti.


Aree edificabili
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. In mancanza di un valore di riferimento dichiarato ai fini fiscali, la Giunta Comunale provvede alla determinazione dei valori venali minimi di comune commercio delle aree edificabili,valori che saranno reperibili nel sito del Comune di Novi di Modena (www.comune.novi.mo.it) prima del versamento 1^ rata.

Versamenti
1^ rata
: 50% della imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente entro il 16 giugno 2008
2^ rata
: dal 1 al 16 dicembre 2008 a saldo della imposta dovuta per l’intero anno 2008, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, oppure unica soluzione annuale entro il 16 giugno 2008

Modalità di pagamento
1. tramite apposito bollettino intestato a EQUITALIA NOMOS SpA (1^ riga) Novi di Modena - MO - ICI (2^ riga) c/c 88699632.
2. direttamente al concessionario EQUITALIA NOMOS SpA.
3. presso le banche convenzionate con il concessionario EQUITALIA NOMOS SpA.
4. ICI-ONLINE (consultare il sito www.equitalianomos.it).
5. Modello F24

 (*) Legge finanziaria 2008, n.244/07 Art.5. All’art.8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: “2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art.5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 Euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.”

Per informazioni:
Ufficio Tributi
Tel. 059 6789233 - Fax 059 6789290

apri il modello A per aliquota ICI ridotta per usi gratuiti - documento in formato pdf (24 Kb) Modello A 2008 - Usi gratuiti
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ultimo aggiornamento: 07 maggio 2008 - 12.20 pm