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ALIQUOTE ICI 2008 |
Imposta Comunale sugli
Immobili.
Determinazione aliquote anno 2008
come da deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del
24/01/2008 |
1.
ALIQUOTA DEL 5,1 PER MILLE
per:
a. unità immobiliare destinata ad abitazione
principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o
altro diritto reale di godimento e pertinenza che
durevolmente ed esclusivamente sono asservite alla predetta
abitazione (con la precisazione che per pertinenza si
intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la
cantina classificati o classificabili alle categorie
catastali C/6, C/2 e C/7 che sono ubicati nello stesso
edificio o complesso immobiliare nel quale è sita
l'abitazione principale).
Detrazione di imposta: euro 103,29 + ulteriore
detrazione come da articolo 5 legge n. 244/2007 legge
finanziaria 2008 (*)
b. unità immobiliare appartenente a cooperativa
edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del
socio assegnatario e pertinenze che durevolmente ed
esclusivamente sono asservite alla predetta abitazione (con
la precisazione che per pertinenza si intende il garage o
box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o
classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7 che
sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare
nel quale è sita l'abitazione principale).
Detrazione di imposta: euro 103,29 + ulteriore
detrazione come da articolo 5 legge n. 244/2007 legge
finanziaria 2008 (*)
c. alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto
Autonomo Case Popolari e pertinenze che durevolmente ed
esclusivamente sono asservite al predetto alloggio (con la
precisazione che per pertinenza si intende il garage o box o
posto auto, la soffitta e la cantina classificati o
classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7 che
sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare
nel quale è sita l'abitazione principale).
Detrazione di imposta: euro 103,29 + ulteriore
detrazione come da articolo 5 legge n. 244/2007 legge
finanziaria 2008 (*)
d. unità immobiliare posseduta nel territorio del
Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino
italiano residente all’estero per ragioni di lavoro e
pertinenze che durevolmente ed esclusivamente sono asservite
alla predetta abitazioni (con la precisazione che per
pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la
soffitta e la cantina classificati o classificabili alle
categorie catastali C/6, C/2 e C/7 che sono ubicati nello
stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita
l'abitazione principale), a condizione che non risulti
locata.
Detrazione di imposta: euro 103,29
e.
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente e pertinenze che durevolmente ed
esclusivamente sono asservite alle predette abitazioni (con
la precisazione che per pertinenza si intende il garage o
box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o
classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7 che
sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare
nel quale è sita l'abitazione principale), a condizione che
la stessa non risulti locata.
Per poter beneficiare dell'aliquota ridotta gli interessati
dovranno presentare comunicazione, redatta su apposito
modello predisposto dall'Ufficio Tributi comunale (Modello
A), entro il termine per effettuare il pagamento in acconto
dell'ICI per l'anno di imposta di competenza,(qualora
l'assimilazione abbia riguardo il primo semestre), oppure
entro il termine per il versamento del saldo ICI (nel caso
in cui il diritto all'assimilazione sorga nel secondo
semestre dell'anno). La comunicazione ha effetto anche per
gli anni successivi sempre che non siano variati i
presupposti per l'assimilazione all'abitazione principale.
In tal caso è fatto obbligo al possessore di comunicare per
iscritto all'Ufficio comunale la perdita dei requisiti entro
i termini sopra indicati. La comunicazione può essere
consegnata direttamente al protocollo comunale o inviata
tramite raccomandata A/R. La mancata presentazione della
comunicazione potrà essere sanzionata, fino alla misura
massima di legge, ai sensi dell'art.14 comma 3 del D.Lgs,504/1992,
ossia come violazione concernente la mancata trasmissione di
atti e documenti.
Detrazione di imposta: euro 103,29
f. abitazione concessa dal possessore in uso gratuito
a parenti
in linea retta di 1°grado (genitori/figli) che la
occupano quale loro abitazione principale e pertinenze che
durevolmente ed esclusivamente sono asservite alla predetta
abitazioni (con la precisazione che per pertinenza si
intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la
cantina classificati o classificabili alle categorie
catastali C/6, C/2 e C/7 che sono ubicati nello stesso
edificio o complesso immobiliare nel quale è sita
l'abitazione principale). Per poter beneficiare
dell'aliquota ridotta gli interessati dovranno presentare
richiesta, redatta su apposito modello predisposto
dall'Ufficio Tributi comunale (Modello A), entro il termine
per effettuare il pagamento in acconto dell'ICI per l'anno
di imposta di competenza,(qualora l'assimilazione abbia
riguardo il primo semestre), oppure entro il termine per il
versamento del saldo ICI (nel caso in cui il diritto
all'assimilazione sorga nel secondo semestre dell'anno). La
comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non siano variati i presupposti per
l'assimilazione all'abitazione principale. In tal caso è
fatto obbligo al possessore di comunicare per iscritto
all'Ufficio comunale la perdita dei requisiti entro i
termini sopra indicati. La comunicazione può essere
consegnata direttamente al protocollo comunale o inviata
tramite raccomandata A/R. La mancata presentazione della
comunicazione potrà essere sanzionata, fino alla misura
massima di legge, ai sensi dell'art.14 comma 3 del D.Lgs,504/1992,
ossia come violazione concernente la mancata trasmissione di
atti e documenti.
2. ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 4,4 PER MILLE
per i proprietari che concedono in locazione alloggi (e
relative pertinenze) già sfitti a soggetti che li utilizzano
quale abitazione principale con contratto agevolato ai sensi
dell’art.2 comma 3 della Legge 431/98. Per poter beneficiare
dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno farne
richiesta scritta all'ente (Modello B) nel corso del 2008,
allegando copia del contratto agevolato, stipulato alle
condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art.2
comma 3 della Legge 431/1998. L'aliquota agevolata del 4,4
per mille avrà decorrenza dall’anno di presentazione per
tutta la durata del contratto medesimo salvo variazioni
delle condizioni. La mancata presentazione della richiesta
potrà essere sanzionata, fino alla misura massima di legge,
ai sensi dell'art.14 comma 3 del D.Lgs. 504/1992, ossia come
violazione concernente la mancata trasmissione di atti e
documenti.
3. ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7 PER MILLE
per tutti gli altri immobili salvo quelli previsti negli
altri punti.
Aree edificabili
Il valore è costituito da quello venale in comune
commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. In
mancanza di un valore di riferimento dichiarato ai fini
fiscali, la Giunta Comunale provvede alla determinazione dei
valori venali minimi di comune commercio delle aree
edificabili,valori che saranno reperibili nel sito del
Comune di Novi di Modena (www.comune.novi.mo.it) prima del
versamento 1^ rata.
Versamenti
1^ rata: 50% della imposta dovuta calcolata sulla
base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell’anno precedente
entro il 16 giugno 2008
2^ rata: dal 1 al 16 dicembre 2008 a saldo
della imposta dovuta per l’intero anno 2008, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, oppure
unica soluzione annuale entro il 16 giugno 2008
Modalità di pagamento
1. tramite apposito bollettino intestato a EQUITALIA NOMOS SpA
(1^ riga) Novi di Modena - MO - ICI (2^ riga) c/c 88699632.
2. direttamente al concessionario EQUITALIA NOMOS SpA.
3. presso le banche convenzionate con il concessionario
EQUITALIA NOMOS SpA.
4. ICI-ONLINE (consultare il sito www.equitalianomos.it).
5. Modello F24
(*) Legge finanziaria 2008, n.244/07 Art.5. All’art.8 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, dopo il comma 2
sono inseriti i seguenti: “2-bis. Dall’imposta dovuta per
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari
all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art.5.
L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 Euro,
viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae
la destinazione di abitazione principale. Se l’unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. 2-ter. L’ulteriore detrazione di cui
al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione
di quelle di categoria A1, A8 e A9.”
Per informazioni:
Ufficio Tributi Tel. 059 6789233 - Fax 059 6789290
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Modello A 2008 - Usi gratuiti
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Modello B 2008 - Locazione Legge 431/98
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Modello per ravvedimento operoso
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Modello per richiesta di rimborso
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