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LA GIUNTA
COMUNALE
Vista la
Legge regionale n. 23 del 21.10.2004 “Vigilanza e controllo
dell'attività edilizia ed applicazione della normativa
statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003,
n. 326”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione
Emilia Romagna in data 22/10/2004 ed entrata in vigore il
giorno successivo, vale a dire il 23/10/2004;
Visto che
detta legge regionale detta norme sia in materia di
vigilanza sull’attività edilizia e sanzioni da applicare a
seguito di accertamento degli illeciti edilizi, che in
materia di condono edilizio, per la cui applicazione sono
demandate al Comune alcune scelte di carattere procedurale
ed operativo, nonché la regolamentazione di fattispecie
individuate che debbono essere oggetto di apposita
deliberazione del competente organo comunale.
Ritenuto
necessario provvedere ad assumere determinazioni in merito
a:
1. Revisione del regime sanzionatorio, previsto dagli
articoli 33, commi 3 e 4 e 37, commi 2 e 3 del DPR 380/2001,
in quanto disapplicati dalla legge regionale e sostituiti
dagli articoli 9 e 10 che disciplinano l’applicazione della
sanzione pecuniaria aggiuntiva alla rimessa in pristino o
all’indennità pecuniaria stabilita dall’articolo 176 del Decreto
Legislativo
n. 42/2004, per le ipotesi di interventi abusivi su edifici
vincolati dalla parte 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e dagli
strumenti urbanistici comunali, fissando tali sanzioni entro
i limiti di minimo e massimo da € 2.000,00 a € 20.000,00;
2. Verifica e presa d’atto delle sanzioni di cui
all’articolo 37, comma 4, del Testo Unico - DPR 380/2001, per interventi
conformi alle norme urbanistico ed edilizie, realizzati in
assenza o in difformità dalla DIA, per i quali venga
presentata la cosiddetta “DIA in sanatoria” e il
responsabile del procedimento debba applicare la sanzione,
in relazione all’aumento di valore venale determinato dalla
competente Commissione provinciale, entro i limiti di minimo
e massimo stabiliti dalla legge e così modificati dalla
Legge Regionale 23/04, articolo 17, comma 3, lettera c):
– sanzione
minima - da euro 516 ad euro 500,00;
– sanzione
massima - da euro 5.164 ad euro 5000,00;
3. Necessità di stabilire criteri fissi ed oggettivi per
poter procedere all’applicazione delle sanzioni di che
trattasi;
Verificato che, agli scopi di
cui sopra, si è costituito un gruppo tecnico intercomunale
per l’Associazione dei Comuni di Carpi, Novi di Modena,
Soliera e Campogalliano, che ha formulato una serie di
proposte che di seguito si sintetizzano:
- utilizzo di metodologie proporzionali;
- definizione delle metodologie, secondo articolazione
in fasce di riferimento: dette fasce sono state elaborate;
-
per quanto attiene al punto 1), sulla base dell’analisi
degli strumenti urbanistici vigenti presso ogni Comune, in
modo da consentire una graduazione reale delle sanzioni in
base alle tutele specifiche di ogni territorio;
-
per quanto attiene le sanzioni di cui al punto 2), in modo
da consentire una graduazione reale delle sanzioni della
fascia intermedia che sono quelle di più ampia applicazione;
Dato atto che dette metodologie
sono esplicitate dalle seguenti specificazioni:
1 - sanzioni ex art.10 LR 23/2004:
(sigle A1, A2A, A2B, A2C, A3
corrispondenti ai tipi di intervento assegnati dal PRG)
A1 = Restauro scientifico
A2A = Restauro e risanamento conservativo di tipo A
A2B = Restauro e risanamento
conservativo di tipo B
A2C = Ripristino tipologico
A3 = Ristrutturazione
Edilizia con vincolo
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1
- € 20.00,00 per ogni singola unità immobiliare e
fino alla concorrenza del limite massimo previsto di
€ 20.000,00 |
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2
- Intervento abusivo relativo all’intero edificio |
Art.10, Comma 1
Decreto di Vincolo |
€ 20.000,00 |
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Art.10, Comma 2
Vincolo PRG |
A1 |
€ 20.000,00 |
|
A2a |
€ 16.000,00 |
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A2b |
€ 14.000,00 |
|
A2c |
€ 12.000,00 |
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A3 |
€ 10.000,00 |
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Art.10, Comma 3
Vincolo ex Galasso
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€ 4.000,00
qualora l’immobile sia assoggettato anche a vincolo
di PRG si applica la sanzione maggiore tra le due |
|
3
- € 2000,00 quando l’intervento investe parti comuni
– da applicare in aggiunta alle sanzioni di cui
sopra |
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4
- Tipologie non inquadrabili nelle precedenti
categorie (sopraelevazioni, ampliamenti, modifiche
di sagoma e volume, ecc) |
Art.10, Comma 1
Decreto di Vincolo |
€ 10.000,00 |
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Art.10, Comma 2
Vincolo PRG |
A1 |
€ 10.000,00 |
|
A2a |
€ 8.000,00 |
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A2b |
€ 7.000,00 |
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A2c |
€ 6.000,00 |
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A3 |
€ 5.000,00 |
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Art.10, Comma 3
Vincolo ex Galasso |
€ 4.000,00
qualora l’immobile sia assoggettato anche a vincolo
di PRG si applica la sanzione maggiore tra le due |
2
- Sanzioni ex articolo 37, comma 4, DPR 380/2001 ora
ex articolo 17, comma 3, lettera C Legge Regionale 23/2004
Minimo € 500,00 per valutazioni Commissione provinciale fino ad € 5.000,00
Massimo € 5.000,00 per valutazioni superiori ad € 5.000,00 e fino ad € 155.000,00
formula applicativa per le fasce intermedie S = V x 0,03 + 500,00 euro
S - sanzione da
applicare
V - valutazione della Commissione
In caso di modeste difformità riscontrate o autodenunciate, che palesemente non compor-tano un incremento del valore venale dell’immobile, la sanzione sarà irrogata nella misura minima, se l’intervento risulti sanabile, previa rinuncia della richiesta della Valutazione della Commissione Provinciale, su proposta del Responsabile del Procedimento e decisione del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia
Ritenuto, in sede di prima applicazione, di condividere tali proposte, fatta salva la verifica a distanza di tempo, a seguito dell’applicazione dei suddetti criteri e a seguito dell’emanazione dei criteri per la determinazione del valore venale degli immobili da parte della Giunta Regionale di cui all’articolo 21, comma 2, della Legge
Regionale 23/2004;
Richiamato l'articolo 48 del Testo
Unico n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione del Territorio, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del
Testo Unico. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto che il Responsabile di cui sopra attesta che il presente atto non comporta impe-gno di spesa nè diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. di approvare i provvedimenti, di seguito enucleati, attuativi della Legge regionale n. 23 del 21.10.2004 “Vigilanza e controllo dell'attività
edilizia ed applicazione della normativa statale di cui
all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n.
326”;
2. di rivedere il regime sanzionatorio, previsto dagli articoli 33, commi 3 e 4 e 37, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, in quanto disapplicati dalla legge regionale e sostituiti dagli articoli 9 e 10 che disciplinano l’applicazione della sanzione pecuniaria aggiuntiva alla rimessa in pristino o all’indennità pecuniaria stabilita dall’art. 176 del Decreto
Legislativo n. 42/2004, per le ipo-tesi di interventi abusivi su edifici vincolati dalla parte
2 e 3 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e dagli strumenti urbanistici comunali, fissando tali sanzioni entro i limiti di minimo e massimo da €.2.000,00 a €.20.000,00 e di definire le sanzioni pecuniarie come di seguito:
Sanzioni ex articolo 10 Legge Regionale 23/2004:
(sigle A1, A2A, A2B, A2C, A3 corrispondenti ai tipi di intervento assegnati dal PRG)
A1 = Restauro scientifico
A2A = Restauro e risanamento conservativo di tipo A
A2B = Restauro e risanamento conservativo di tipo B
A2C = Ripristino tipologico
A3 = Ristrutturazione Edilizia con vincolo
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1 - € 20.00,00 per ogni singola unità immobiliare e fino alla concorrenza del limite massimo previsto di € 20.000,00 |
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2
- Intervento abusivo relativo all’intero edificio |
Art.10, Comma 1
Decreto di Vincolo |
€ 20.000,00 |
Art.10, Comma 2
Vincolo PRG |
A1 |
€ 20.000,00 |
|
A2a |
€ 16.000,00 |
|
A2b |
€ 14.000,00 |
|
A2c |
€ 12.000,00 |
|
A3 |
€ 10.000,00 |
Art.10, Comma 3
Vincolo ex Galasso |
€ 4.000,00
qualora l’immobile sia assoggettato anche a vincolo
di PRG si applica la sanzione maggiore tra le due |
|
3
- € 2000,00 quando l’intervento investe parti comuni
– da applicare in aggiunta alle sanzioni di cui
sopra |
|
4 - Tipologie non inquadrabili nelle precedenti categorie (sopraelevazioni, ampliamenti, modifiche di sagoma e volume, ecc) |
Art.10, Comma 1
Decreto di Vincolo |
€ 10.000,00 |
|
Art.10, Comma 2
Vincolo PRG |
A1 |
€ 20.000,00 |
|
A2a |
€ 16.000,00 |
|
A2b |
€ 14.000,00 |
|
A2c |
€ 12.000,00 |
|
A3 |
€ 10.000,00 |
|
Art.10, Comma 3
Vincolo ex Galasso
|
€ 4.000,00
qualora l’immobile sia assoggettato anche a vincolo
di PRG si applica la sanzione maggiore tra le due |
2. di
verificare e prendere atto delle sanzioni di cui all’articolo
37, comma 4, del Testo Unico - DPR 380/2001, per interventi conformi
alle norme urbanistico ed edilizie, realizzati in assenza o
in difformità dalla DIA, per i quali venga presentata la
cosiddetta “DIA in sanatoria” e il responsabile del
procedimento debba applicare la sanzione, in relazione
all’aumento di valore venale determinato dalla competente
Commissione provinciale, entro i limiti di minimo e massimo
stabiliti dalla legge e così modificati dalla Legge
Regionale 23/04;
3 - di stabilire i seguenti
criteri per poter procedere all’applicazione delle sanzioni
di cui al punto 2:
Sanzioni ex articolo 37, comma 4, DPR 380/2001 ora
ex articolo 17, comma 3, lettera C Legge Regionale 23/2004
Minimo € 500,00 per valutazioni Commissione provinciale fino ad € 5.000,00
Massimo € 5.000,00 per valutazioni superiori ad € 5.000,00 e fino ad € 155.000,00
formula applicativa per le fasce intermedie S = V x 0,03 + 500,00 euro
S - sanzione da
applicare
V - valutazione della Commissione
In caso di modeste difformità riscontrate o autodenunciate, che palesemente non comportano un incremento del valore venale dell’immobile, la sanzione sarà irrogata nella misura minima, se l’intervento risulti sanabile, previa rinuncia della richiesta della Valutazione della Commissione Provinciale, su proposta del Responsabile del Procedimento e decisione del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia
4. di stabilire che tali metodologie e valori siano adottati in
sede di prima applicazione, e che sia fatta salva la
verifica, a distanza di tempo, a seguito della loro
applicazione e a seguito dell’emanazione dei criteri per la
determinazione del valore venale degli immobili, da parte
della Giunta Regionale, come previsto all’articolo 21, comma 2, della
Legge Regionale 23/2004;
5. di dare, per l’urgenza di provvedere, immediata eseguibilità
alla presente deliberazione, ai sensi dell’articolo134, comma 4, del Decreto
Legislativo 267/2000. |