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contributi a disabili per favorire la permanenza nella loro abitazione
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CONTRIBUTI A DISABILI GRAVI
PER FAVORIRE LA PERMANENZA NELLA LORO ABITAZIONE
art.10 L.R. 29/97
 

1. Finalità
La Legge regionale n.29/97, al fine di limitare le situazioni di dipendenza assistenziale e per favorire l’autonomia, la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone in situazione di handicap grave, prevede contributi finalizzati all’acquisto di strumentazioni, ausili, attrezzature e arredi personalizzati secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati.

2. Chi può chiedere il contributo
Possono chiedere i contributi i cittadini nella situazione di handicap grave di cui all'art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 la cui situazione è stata accertata dalla apposita Commissione sanitaria presente presso l'Azienda USL di residenza, o chi ne esercita la potestà, la tutela o l’amministrazione di sostegno.
E' importante non confondere la certificazione di cui alla legge 104/92 con la certificazione di invalidità civile che non può essere utilizzata per l'accesso ai contributi in argomento. Occorre, inoltre, prestare particolare attenzione al fatto che nella certificazione di cui alla legge 104/92 sia riconosciuta la situazione di handicap grave, vale a dire sia barrata la casella corrispondente alla descrizione di handicap grave di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, solo in tal caso infatti la domanda risulta ammissibile a contributo.
Nel caso in cui la persona con disabilità sia, al momento della scadenza del bando, ancora in attesa di visita o rilascio della certificazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, potrà presentare richiesta di contributo l’anno successivo se in possesso di tale certificazione, anche per spese effettuate nel corso dei due anni precedenti alla scadenza dell’ultimo bando. In caso di genitori della persona con disabilità separati o divorziati, entrambi i genitori possono presentare domanda di contributo, anche per interventi uguali, in modo tale che entrambi i genitori siano in grado di poter attrezzare o adeguare la propria abitazione di residenza e di poter così continuare ad assistere il proprio figlio. Ulteriore requisito di accesso ai contributi è un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), riferito al nucleo familiare della persona con disabilità e all’anno di acquisto dell’attrezzatura, non superiore a 21.000 Euro calcolato secondo quanto previsto dal D.lgs.31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Per che cosa si può chiedere il contributo Sono ammissibili le richieste di contributo relative alle spese già effettuate nel corso del 2004 per l’acquisto di strumentazioni, ausili e attrezzature comprese nelle tre categorie previste all'articolo 10 della LR 29/97, fermo restando quanto indicato al comma 2 dell'articolo 8 della medesima LR 29/97, in base al quale le richieste di contributo non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente.
Prima di presentare domanda è pertanto opportuno leggere bene le informazioni riportate al punto successivo e verificare se le strumentazioni, presidi e ausili richiesti possono essere erogati, in particolare, attraverso la legge 13/89 in merito al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati (competenza Comune di residenza), oppure attraverso il DM 332/99 recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (competenza Azienda USL di residenza – Ufficio Protesi e Ausili).
Non è possibile presentare domande con preventivo di spesa. Per spese effettuate in data successiva al 31.12.2004 sarà possibile presentare domanda entro il 1 marzo 2006.
I contributi possono riguardare:
a) Strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane.
Sono comprese in tale categoria sistemi di automazione domestica e strumentazioni tecnologiche ed informatiche funzionali ai bisogni della persona, quali ad esempio, automazioni e motorizzazioni per infissi interni (ad es. porte, finestre, tapparelle, persiane…), per infissi esterni (ad es. cancelli, porte…) e per componenti (ad es. ricevitori, attuatori, collegamenti, serrature elettriche…), strumentazioni per il controllo ambiente (ad es. interruttori, pulsanti, telecomandi, sensori di comando…), strumentazioni di segnalazione e controllo a distanza (ad esempio videocitofono o campanello d'allarme…), telefoni speciali e strumentazioni di telesoccorso, telemedicina e teleassistenza.
Non sono invece ammissibili a contributo spese sostenute per interventi strutturali, vale a dire interventi per modifiche murarie ed adeguamenti strutturali dell'abitazione (ad esempio per installare infissi, spostare o eliminare pareti…). Per tali interventi le domande di contributo devono essere, infatti, presentate al Comune di residenza ai sensi della legge 13/89 prima di effettuare l'intervento.
Le spese sostenute per l'installazione e l'acquisto di infissi interni ed esterni sono ammissibili unicamente se effettuate contestualmente ad interventi di automazione funzionali alle abilità della persona. Per i soli infissi le domande possono essere, invece, presentate al Comune di residenza ai sensi della legge 13/89 prima di effettuare l'intervento.
b) Ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione.
Sono compresi in tale categoria elettrodomestici, ausili e arredi, anche generici, purché con caratteristiche ergonomiche e tecniche funzionali alle abilità residue della persona (ad es. complementi di arredo anche automatizzati, pensili e basi, specchio reclinabile motorizzato o speciale, appendiabiti e piani di lavoro reclinabili o estraibili), maniglie e corrimano, arredi con caratteristiche di fruibilità, sanitari e accessori per il bagno (ad es. pensili e accessori particolari, water e bidet, doccia, vasche speciali), acquisto e installazione impianti di condizionamento e deumidificazione, rampe mobili, ausili per la vita quotidiana (ad es. stoviglie ed utensili particolari per la cucina, ausili per vestirsi…).
Non sono invece ammissibili a contributo spese sostenute per interventi strutturali, vale a dire interventi per modifiche murarie per adeguare il bagno, nonché opere murarie e strumentazioni o ausili per il superamento delle barriere architettoniche (quali carrozzine a cingoli, carrello cingolato, montascale, montascale mobile a cingoli o a ruote, rampe fisse, servo scala, elevatore, piattaforma elevatrice, mini ascensore per interni o esterni, installazione o adeguamento ascensore, transenne guida persone), carrozzine ed infine ausili per il sollevamento (ad esempio, sollevatore mobile manuale od elettrico, sollevatore a soffitto, sollevatore a bandiera, sollevatori da vasca, alzavasca da bagno elettrico, imbragatura…).
c) Attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.
Sono comprese in tale categoria attrezzature tecnologiche che consentono alla persona con disabilità di svolgere presso la propria abitazione attività di studio, lavoro o riabilitazione, qualora la persona si trovi in una situazione di handicap grave che non consente di svolgere tali attività in sedi esterne, ad esempio per gravi limitazioni della mobilità non compatibili con frequenti spostamenti, dipendenza continuativa dall'uso di attrezzature e ausili sanitari non mobili, disagevoli condizioni logistico e territoriali per il raggiungimento di sedi esterne. In particolare sono compresi in tale categoria attrezzature quali Personal Computer, periferiche e componenti standard (ad esempio, PC portatile o fisso, monitor, joystick, mouse, trackball, scanner e stampante…), ausili per accesso al PC (ad esempio, scudo per tastiera, tastiera con scudo, tastiera portatile con display e/o uscita vocale, tastiera speciale ridotta o espansa, tastiera programmabile, sensore di comando, software e hardware di accesso alternativo o a scansione, emulatore di mouse…), software educativi, riabilitativi o per la produttività scolastica e lavorativa, postazioni di lavoro (tavolo da lavoro, sedia ergonomica regolabile, accessori per ergonomia, voltapagine…), comunicatori simbolici e alfabetici se funzionali alle abilità della persona e non riconducibili al DM 332/98, strumenti di riabilitazione non prescrivibili, né riconducibili ad ausili compresi nel Nomenclatore Tariffario di cui al DM 332/98.

4. Criteri di valutazione
Il Servizio dell’ambito territoriale competente procederà all'istruttoria delle richieste verificandone l’ammissibilità sulla base dei criteri indicati nei punti precedenti e formulerà la graduatoria delle domande ammissibili avendo a riferimento il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare della persona con disabilità e all’anno di acquisto dell’attrezzatura.

5. Entità del finanziamento
- 50% della spesa sostenuta su un tetto massimo di spesa ammissibile di 13.000 EURO per gli interventi di cui alla lettera a) del precedente punto 3;
- 50% della spesa sostenuta su un tetto massimo di spesa ammissibile di 11.000 EURO per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente punto 3;
- 50% della spesa sostenuta su un tetto massimo di spesa ammissibile di 4.000 EURO per gli interventi di cui alla lettera c) del precedente punto 3.
I Soggetti ammessi a finanziamento possono presentare ogni anno una sola domanda di contributo riguardante uno o più ausili, attrezzature, arredi o strumentazioni rientranti nelle tre categorie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 10 della LR 29/97, fermi restando per ogni categoria il tetto massimo di spesa ammissibile sopra riportato, nonché un tetto massimo di spesa ammissibile pari a EURO 13.000 in caso di acquisto di ausili, attrezzature, arredi o strumentazioni rientranti in più di una delle tre categorie di cui trattasi.

6. Modalità di finanziamento
I contributi saranno erogati ai richiedenti in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili per i contributi in oggetto.

7. Come si fa la domanda e termine di presentazione
Le domande devono essere presentate al proprio Comune di residenza, o ad altro Ente a tal fine delegato dal proprio Comune, entro il 1 marzo di ogni anno.
Nel 2004, primo anno di applicazione della nuova direttiva DGR 1161/2004, i Comuni saranno in grado di iniziare a raccogliere le domande a partire dall'autunno. Prima di presentare domanda, è pertanto opportuno informarsi presso il proprio Comune di residenza. La domanda deve essere redatta su apposito modulo reperibile presso il Comune di residenza e sul sito INTERNET della Regione www.emiliaromagnasociale.it

8. Cosa allegare alla domanda:
- copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 in merito alla gravità dell'handicap, rilasciata dalle competenti Commissioni mediche, così come previsto dall'art. 4 della medesima legge 104/92;
- copia della documentazione della spesa già effettuata (fattura o ricevuta fiscale) per l'acquisto delle attrezzature, strumentazioni o ausili per i quali si richiede il contributo;
-copia della eventuale documentazione sulle caratteristiche tecniche e commerciali dell’ausilio, attrezzatura o arredo per il quale si richiede il contributo, nonché una breve relazione del tecnico e/o dello specialista eventualmente interpellato in merito alla coerenza tra la soluzione tecnica proposta e la situazione di handicap e/o le limitazioni di attività della persona. In assenza di tale relazione è necessario allegare alla domanda la spiegazione dell’utilizzo dell’attrezzatura in relazione alla specifica situazione di handicap.

9. Riferimenti normativi
- Legge Regionale 21 agosto 1997, n. 29 “Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle persone disabili”, così come modificata dall'articolo 60 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1161 del 21 giugno 2004 "Criteri e modalità di accesso ai contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art.9 e art.10 LR 29/97”;
- Determinazione n.9026/2004 "Indicazioni su interventi ammissibili e modulistica per l'accesso ai contributi artt.9 e 10 Legge regionale 29/1997 - DGR 1161/2004".
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 22/11/04 “Integrazione alla Delibera G.R. n. 1161/04 recante criteri e modalità di accesso ai contributi di cui alla legge regionale N. 29/ 1997”.

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Novi di Modena - Rovereto sul Secchia - Sant'Antonio in Mercadello
Municipio - Cap 41016 - Piazza 1° Maggio, 26 - tel. 059 6789111 - fax 059 6789290
 
ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2006 - 14.20 pm