Dpr. n. 445 del 28 dicembre 2000
RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
(GU 42 del 20 febbraio 2001)
TESTO A
LEGENDA: L: legge R: regolamento
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n.50 come
modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e) della legge
24 novembre 2000, n.340;
VISTO il punto 4) dell'allegato 3, della legge 8 marzo 1999,
n.50;
VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il
testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
VISTE le deliberazioni preliminari del Consiglio dei
Ministri adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 06
ottobre 2000;
VISTO il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997
n.281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
18 settembre 2000;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 15 dicembre 2000;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri dell'interno e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I - DEFINIZIONI E AMBITO DI
APPLICAZIONE
Articolo 1 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque
formata, del contenuto di atti, anche interni, delle
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attività amministrativa. Le relative modalità di
trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III
del presente testo unico.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
italiana o di altri Stati, che consente l' identificazione
personale del titolare.
d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro
documento munito di fotografia rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la
finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del
suo titolare.
e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo
alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino
al compimento del quindicesimo anno di età.
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una
amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione,
riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri
pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di
funzioni pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento,
sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei
certificati di cui alla lettera f).
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il
documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati,
qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di
questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico.
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte
di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità
della persona che sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della
legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra
atti, certificati, copie ed estratti, nonché
dell'autenticità della firma stessa.
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di
una pubblica amministrazione competente, che un'immagine
fotografica corrisponde alla persona dell'interessato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a
coppia, una pubblica e una privata, che consente al
sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un
documento informatico o di un insieme di documenti
informatici.
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei
rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che
ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g)
e h) o provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi
dell'art. 43.
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i
gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi
le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni
sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni
procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71.
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività
finalizzate alla registrazione di protocollo e alla
classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento
dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi
informativi automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme
delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di
comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati
dalle amministrazioni per la gestione dei documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non
modificabile delle informazioni riguardanti il documento
stesso.
Articolo 2 (L)
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la
formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di
organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì
la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei
rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che
vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici
e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano
anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 3 (R)
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai
cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone
giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche
amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati
aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione
europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute
nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare
nel territorio dello Stato possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei
casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed
il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le
qualità personali e i fatti, sono documentati mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in
lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana
che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver
ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della
produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è
raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento
dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta
che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in
presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una
situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse
allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione,
contenente espressa indicazione dell'esistenza di un
impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli
o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o
collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale,
previo accertamento dell'identità del dichiarante. (R)
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in
materia di dichiarazioni fiscali. (R)
Articolo 5 (L)
Rappresentanza legale
1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a
tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti
previsti dal presente testo unico sono sottoscritti
rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal
tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del
curatore.
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