D.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000
RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
(GU 42 del 20 febbraio 2001)
CAPO VI
SANZIONI
Articolo 73 (L)
Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i
casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni
responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia
conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti
dall'interessato o da terzi.
Articolo 74 (L-R)
Violazione dei doveri d'ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle
disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei
casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del
dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare
l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante
l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente
degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari,
del certificato di assistenza al parto ai fini della
formazione dell'atto di nascita. (R)
Articolo 75 (R)
Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora
dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Articolo 76 (L)
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi
o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli
46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per
ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei
casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici o dalla professione e arte.
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