D.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000
RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
(GU 42 del 20 febbraio 2001)
CAPO IV
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 50 (R)
Attuazione dei sistemi
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei
piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati
progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo
informatico in attuazione delle disposizioni del presente
testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi
progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di
protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle
disposizioni del presente testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1°
gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi
automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo
informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità
alle disposizioni del presente testo unico ed alle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei
dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di
attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del
proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della
gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree
organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di
classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione
interna tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla
gestione informatica dei documenti presso gli uffici di
registrazione di protocollo già esistenti alla data di
entrata in vigore del presente testo unico presso le
direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste
corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di
bilancio, le segreterie di gabinetto.
Articolo 51(R)
Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di
sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione
delle disposizioni del presente testo unico e secondo le
norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica
della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o
revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale
automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione
ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed
atti in conformità alle disposizioni del presente testo
unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di
rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto
informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali
sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono
alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione
degli archivi cartacei con archivi informatici.
Articolo 52 (R)
Il sistema di gestione informatica dei documenti.
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in
forma abbreviata "sistema" deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di
protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra
ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i
documenti dalla stessa formati nell'adozione dei
provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti
i documenti registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle
informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati,
nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti
nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato.
Articolo 53 (R)
Registrazione di protocollo
1. La registrazione di protocollo per ogni documento
ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è
effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti
informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato
automaticamente dal sistema e registrato in forma non
modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata
automaticamente dal sistema e registrata in forma non
modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il
destinatario o i destinatari per i documenti spediti,
registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non
modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per
via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari
in grado di identificarne univocamente il contenuto,
registrata in forma non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro
giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle
informazioni inserite con l'operazione di registrazione di
protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di
registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in
unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi,
anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la
completezza dell'intera operazione di modifica o
registrazione dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e
le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni
di registrazione di protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti
ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti
informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i
bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica
amministrazione, le note di ricezione delle circolari e
altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti
preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i
materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti
i documenti già soggetti a registrazione particolare
dell'amministrazione.
Articolo 54 (R)
Informazioni annullate o modificate
1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53
lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la
procedura di cui al presente articolo. Le informazioni
annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per
essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla
procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo
i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile
e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le
informazioni originarie unitamente alla data,
all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del
provvedimento d'autorizzazione.
Articolo 55 (R)
Segnatura di protocollo
1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o
l'associazione all'originale del documento, in forma
permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti
il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun
documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime
previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato
disciplinato all'articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione
o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo
50, comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata
contemporaneamente all'operazione di registrazione di
protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il
codice identificativo dell'ufficio cui il documento e'
assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il
documento, l'indice di classificazione del documento e ogni
altra informazione utile o necessaria, qualora tali
informazioni siano disponibili già al momento della
registrazione di protocollo.
4. Quando il documento è indirizzato ad altre
amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti
informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte
le informazioni di registrazione del documento.
L'amministrazione che riceve il documento informatico può
utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni
di registrazione di protocollo del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle
informazioni associate al documento informatico ai sensi del
comma 4.
Articolo 56 (R)
Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione
informatica dei documenti
1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e
le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo
55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono
operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del
sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle
pubbliche amministrazioni.
Articolo 57 (R)
Numero di protocollo
1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da
almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata
ogni anno solare.
SEZIONE SECONDA
ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA
Articolo 58 (R)
Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del
sistema
1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti
all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e
la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione
dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione
stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui
all'articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata
secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di
informazioni registrate. I criteri di selezione possono
essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni
di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori
logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere
possibile la specificazione delle condizioni di ricerca
sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni
statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di
favorire le attività di controllo.
Articolo 59 (R)
Accesso esterno
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, possono essere utilizzate tutte le
informazioni del sistema di gestione informatica dei
documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative
operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono
l'acquisizione diretta delle informazioni da parte
dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel
rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure
organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai
documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi
per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di
gestione informatica dei documenti per il reperimento, la
visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei
documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che
consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei
documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative
e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano,
altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche
mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma
digitale del documento informatico, come disciplinati dal
presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non
appartenenti alla pubblica amministrazione possono
utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione
delle informazioni e dei documenti messe a disposizione -
anche per via telematica - attraverso gli uffici relazioni
col pubblico.
Articolo 60 (R)
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie
applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione
informatica dei documenti delle grandi aree organizzative
omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano le
modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle
norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione
della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di
gestione informatica dei documenti attraverso la rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni
minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti
informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo dei
documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o
congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del
mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del
documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della
data e del numero di protocollo attribuiti
dall'amministrazione al documento spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche
amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle
indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri
tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle
informazioni del sistema di gestione informatica dei
documenti.
SEZIONE III
TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 61 (R)
Servizio per la gestione informatica dei documenti dei
flussi documentali e degli archivi
1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la
tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree
organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo
50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa
area organizzativa omogenea.
2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un
funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti
professionali o di professionalità tecnico archivistica
acquisita a seguito di processi di formazione definiti
secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso
alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni
alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla
modifica delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di
segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle
disposizioni del presente testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del
registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;
d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o
anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal
blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo
possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi
sicuri differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e
dell'organizzazione delle attività di registrazione di
protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi
documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli
articoli 59e 60 e le attività di gestione degli archivi di
cui agli articoli 67, 68 e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui
all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente
testo unico da parte del personale autorizzato e degli
incaricati.
Articolo 62 (R)
Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni
del sistema
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione
informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione
delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto
informatico rimovibile.
2. È consentito il trasferimento su supporto informatico
rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai
fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A
tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di
gestione informatica dei documenti dispone, in relazione
all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche,
con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle
informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti
informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei
documenti costituiscono parte integrante del sistema di
indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono
oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
Articolo 63 (R)
Registro di emergenza
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle
operazioni di registrazione di protocollo su uno o più
registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non
sia possibile utilizzare la normale procedura informatica.
Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e
l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del
ripristino della funzionalità del sistema. (R)
2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura
informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause
di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del
protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza
per periodi successivi di non più di una settimana. Sul
registro di emergenza vanno riportati gli estremi del
provvedimento di autorizzazione. (R)
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è
riportato sul registro di emergenza il numero totale di
operazioni registrate manualmente. (R)
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di
emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve
comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti
registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area
organizzativa omogenea. (R)
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in
emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando
un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al
ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase
di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza
viene attribuito un numero di protocollo del sistema
informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente
la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R)
SEZIONE IV
SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Articolo 64(R)
Sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla
gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi
informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in
termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle
indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che
includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è
finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento
dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i
criteri di economicità, di efficacia dell'azione
amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include
il sistema di gestione informatica dei documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo
coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità
di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono
e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di
classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi
quelli non soggetti a registrazione di protocollo.
Articolo 65 (R)
Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52,
il sistema per la gestione dei flussi documentali deve :
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun
documento registrato, il fascicolo ed il singolo
procedimento cui esso è associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni
riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo
responsabile, nonché la gestione delle fasi del
procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attività
dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la
gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al
fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti
complessi.
Articolo 66 (R)
Specificazione delle informazioni previste dal sistema di
gestione dei flussi documentali
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni previste, delle operazioni di registrazione e
del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la
gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro della funzione
pubblica.
SEZIONE V
DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI
Articolo 67 (R)
Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio
per la gestione dei flussi documentali e degli archivi
provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie
relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di
deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando
l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano
nell'archivio corrente. (R)
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi
documentali e degli archivi deve formare e conservare un
elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio
di deposito. (R)
Articolo 68 (R)
Disposizioni per la conservazione degli archivi
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e
degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione
degli archivi, integrato con il sistema di classificazione,
per la definizione dei criteri di organizzazione
dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione
permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti
disposizioni contenute in materia di tutela dei beni
culturali e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta
traccia del movimento effettuato e della richiesta di
prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la
custodia dei documenti contenenti dati personali, le
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei
dati personali.
Articolo 69 (R)
Archivi storici
1. I documenti selezionati per la conservazione permanente
sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne
garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti
per territorio o nella separata sezione di archivio secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di
tutela dei beni culturali.
SEZIONE VI
ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
Articolo 70 (R)
Aggiornamenti del sistema
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni
aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la
riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni
precedenti.
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