D.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000
RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
(GU 42 del 20 febbraio 2001)
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Articolo 38 (L-R)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla
pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via
telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica
sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o
quando il sottoscrittore è identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta di identità elettronica.
(R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
del documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge
15 marzo 1997, n.59. (L)
Articolo 39 (L)
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le
pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il
conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali
non è soggetta ad autenticazione.
SEZIONE II
CERTIFICATI
Articolo 40 (L)
Certificazioni contestuali
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in
ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la
stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono
contenute in un unico documento.
Articolo 41 (L)
Validità dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di
rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non
prevedono una validità superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato
civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di
stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni
nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche
oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato
dichiari, in fondo al documento, che le informazioni
contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni
dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli
atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso,
una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta
ferma la facoltà di verificare la veridicità e la
autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 76.
Articolo 42 (R)
Certificati di abilitazione
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di
corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori
all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti
"certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o
"patentino".
SEZIONE III
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI
Articolo 43 (L-R)
Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi non possono richiedere atti o certificati
concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino
elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già
in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a
certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti
indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire
d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da
parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e
degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da
quelli di cui è necessario acquisire la certezza o
verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di
rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione
diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un
gestore di pubblico servizio, degli archivi
dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero
al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai
cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi
l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione
procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i
limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la
riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa
vigente. (L)
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione
d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche
per fax e via telematica. (R)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e
fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione
per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati,
qualità personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale. (R)
Articolo 44 (R)
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano il
cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli
uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità
consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le
amministrazioni possono provvedere all'acquisizione
d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.
SEZIONE IV
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
Articolo 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita,
la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in
documenti di identità o di riconoscimento in corso di
validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei
documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel
caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia
richiesta l'esibizione di un documento di identità o di
riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o
fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta
salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli
esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel
corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei
dati contenuti nel documento di identità o di
riconoscimento. (L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti
attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un
documento di identità o di riconoscimento in corso di
validità, la registrazione dei dati avviene attraverso
l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del
documento stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di
identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli
stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti
possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso,
purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del
documento, che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio. (R)
SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente
o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della
concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e
di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento
e di non aver presentato domanda di concordato.(R)
Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali
o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo
con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e
fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che
la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
Articolo 48 (R)
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni
sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli
necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive,
che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli
per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le
amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali
previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene
anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la
relativa formula nei moduli per le istanze.
Articolo 49 (R)
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine,
di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere
sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni
della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica
di attività sportive da parte dei propri alunni sono
sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica
non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di
base con validità per l'intero anno scolastico.
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