D.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000
RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
(GU 42 del 20 febbraio 2001)
CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo 6 (L-R)
Riproduzione e conservazione di documenti
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà
di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri
archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli
altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la
conservazione, con la loro riproduzione su supporto
fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a
garantire la conformità dei documenti agli originali. (L)
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti
di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini
amministrativi che probatori, anche se realizzati su
supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi
alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione. (L)
3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e
dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su
supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a
garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per
i beni e le attività culturali sugli archivi delle
amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni
del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
Articolo 7 (L)
Redazione e stesura di atti pubblici
1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti
gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti,
anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a
garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve
contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni,
alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni,
acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune.
Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si
provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.
SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO
Articolo 8 (R)
Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la
registrazione su supporto informatico e la trasmissione con
strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente
testo unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante per la protezione dei dati
personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate
dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, con cadenza almeno biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e
gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e
la riservatezza delle informazioni contenute nel documento
informatico anche con riferimento all'eventuale uso di
chiavi biometriche di cui all'articolo 22, lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.
Articolo 9 (R)
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni,
costituiscono informazione primaria ed originale da cui è
possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione,
immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di
dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi
informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli
atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi
facilmente individuabili sia i dati relativi alle
amministrazioni interessate sia il soggetto che ha
effettuato l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a
rendere disponibili per via telematica moduli e formulari
elettronici validi ad ogni effetto di legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni sono definite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con
l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale
classificato, con le Amministrazioni della difesa,
dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.
Articolo 10 (R)
Forma ed efficacia del documento informatico
1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale,
redatto in conformità alle regole tecniche di cui
all'articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni,
anche di quelle di cui all'articolo 9, comma 4, soddisfa il
requisito legale della forma scritta e ha efficacia
probatoria ai sensi dell'articolo 2712
del Codice civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed
alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono
assolti secondo le modalità definite con decreto del
Ministro delle finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata
ai sensi dell'articolo 2702 del codice
civile.
4. Il documento informatico redatto in conformità alle
regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 soddisfa
l'obbligo previsto dagli articoli 2214
e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga
disposizione legislativa o regolamentare.
Articolo 11 (R)
Contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le
disposizioni del presente testo unico sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti
disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori
dei locali commerciali.
Articolo 12 (R)
Pagamenti informatici
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati,
pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è
effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto
di cui all'articolo 8, comma 2.
Articolo 13 (R)
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli
previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli
archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta possono
essere formati e conservati su supporti informatici in
conformità alle disposizioni del presente testo unico e
secondo le regole tecniche definite col decreto di cui
all'articolo 8, comma 2.
SEZIONE III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Articolo 14 (R)
Trasmissione del documento informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si
intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di
ricezione di un documento informatico, redatto in conformità
alle disposizioni del presente testo unico e alle regole
tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono
opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna,
equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi
consentiti dalla legge.
Articolo 15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di
stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte
delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si
osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui
poteri consolari.
Articolo 16 (R)
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti
trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di
cui agli articoli 22
e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche
amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni
relative a stati, fatti e qualità personali previste da
legge o da regolamento e strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di
assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri
di nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia
del certificato di assistenza al parto, privo di elementi
identificativi diretti delle persone interessate, ai
competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale,
secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto
nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanità e
il Garante per la protezione dei dati personali, determina
nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei
dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e
per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da
malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei princìpi
contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.
Articolo 17 (R)
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via
telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti
informatici non possono prendere cognizione della
corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o
cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in
forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul
contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi
trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di
informazioni per loro natura o per espressa indicazione del
mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e
i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei
confronti del gestore del sistema di trasporto delle
informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia
avvenuta la consegna al destinatario.
SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo 18 (L-R)
Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e
documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento
che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura
dell'atto o documento. Esse possono essere validamente
prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal
pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il
quale è depositato l'originale, o al quale deve essere
prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con
l'originale scritta alla fine della copia, a cura del
pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì
indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei
fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il
timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento
consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria
firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie
di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle
amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia
autentica di un documento, l'autenticazione della copia può
essere fatta dal responsabile del procedimento o da
qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo
di deposito dello stesso presso l'amministrazione
procedente. In tal caso la copia autentica può essere
utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
Articolo 19 (R)
Modalità alternative all'autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di
cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la
copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, la copia di una
pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di
servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può
altresì riguardare la conformità all'originale della copia
dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente
conservati dai privati.
Articolo 20 (R)
Copie di atti e documenti informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento
informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di
supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se
conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione
di atti pubblici, scritture private e documenti in genere,
compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo,
spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e
dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi
degli articoli 2714 e 2715
del codice civile, se ad essi è apposta o associata la firma
digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le
disposizioni del presente testo unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in
origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico,
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da
cui sono tratte se la loro conformità all'originale è
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui
all'articolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti
di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla
esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo
quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 8, comma
2.
Articolo 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre
agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai
gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di
cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati
al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da
parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è
redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal
dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro
dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso,
l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e
il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le
modalità di identificazione, la data ed il luogo di
autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica
rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro
dell'ufficio. (R)
SEZIONE V
FIRMA DIGITALE
Articolo 22 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e
crittografico in grado di generare ed apporre la firma
digitale o di verificarne la validità;
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi
crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra
loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione
o di cifratura di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal
soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma
digitale sul documento informatico o si decifra il documento
informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente
chiave pubblica;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale
si verifica la firma digitale apposta sul documento
informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si
cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare
delle predette chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici
utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che
impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati
su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;
f) per certificazione, il risultato della procedura
informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai
sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la
corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto
titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e
si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed
il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni
caso non superiore a tre anni;
g) per validazione temporale, il risultato della procedura
informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più
documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai
terzi;
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una
risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare
documenti informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che
effettua la certificazione, rilascia il certificato della
chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima,
pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e
revocati;
l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il
certificatore annulla la validità del
certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il
certificatore sospende la validità del certificato per un
determinato periodo di tempo;
n) per validità del certificato, l'efficacia, e
l'opponibilità al titolare della chiave pubblica, dei dati
in esso contenuti;
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico,
ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.
Articolo 23 (R)
Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di
documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi,
può essere apposta, o associata con separata evidenza
informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al
documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista
per gli atti e documenti in forma scritta su supporto
cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un
solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui
è apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi
una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non
risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o
sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha
certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave
revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque
motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione,
salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non
dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti
interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad
ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di
sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi
genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei
modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui
all'articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi del
soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha
certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la
consultazione.
Articolo 24 (R)
Firma digitale autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo
2703 del codice civile, la firma digitale, la cui
apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la
firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare,
previo accertamento della sua identità personale, della
validità della chiave utilizzata e del fatto che il
documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e
non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi
dell'articolo 28, primo comma, n.1 della legge 6 febbraio
1913, n.89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico
ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la
apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e
marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro tipo
di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia
informatica autenticata dell'originale, secondo le
disposizioni dell'articolo 20, comma 3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze
agli organi della pubblica amministrazione si considera
apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale
inserita nel documento informatico presentato o depositato
presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via
telematica o su supporto informatico ad una pubblica
amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se
vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale
a norma del presente testo unico.
Articolo 25 (R)
Firma di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque
prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità
alle norme del presente testo unico.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni
fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque previsti.
Articolo 26 (R)
Deposito della chiave privata
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può
ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata
presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può
essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a
cura del depositante e deve essere consegnata racchiusa in
un involucro sigillato in modo che le informazioni non
possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture
od alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni
dell'articolo 605
del codice civile, in quanto applicabili.
Articolo 27 (R)
Certificazione delle chiavi
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui
all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una idonea coppia di
chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura
di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un
periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore
e, dal momento iniziale della loro valutabilità, sono
consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività di
certificazione sono effettuate da certificatori inclusi,
sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio
dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in
via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti,
specificati con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2:
a) forma di società per azioni e capitale sociale non
inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione
all'attività bancaria, se soggetti privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei
soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di
onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i
responsabili tecnici del certificatore e il personale
addetto all'attività di certificazione siano in grado di
rispettare le norme del presente regolamento e le regole
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti,
sulla base di standard riconosciuti a livello
internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può
essere svolta anche da un certificatore operante sulla base
di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla
base di equivalenti requisiti.
Articolo 28 (R)
Obblighi dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare
tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare
danno ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta
della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le
caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo
8, comma 2;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso
del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di
rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività
professionale o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8,
comma 2;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla
procedura di certificazione e sui necessari requisiti
tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati personali,emanate ai sensi dell'articolo
15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione
del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o
del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di
perdita del possesso della chiave, di provvedimento
dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause
limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o
falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della
sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti,
con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione
dell'attività e della conseguente rilevazione della
documentazione da parte di altro certificatore o del suo
annullamento.
Articolo 29 (R)
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente,
con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione,
alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo
delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le
modalità di formazione, di pubblicità, di conservazione,
certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle
pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non
appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate
e pubblicate autonomamente in conformità alle leggi ed ai
regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali
legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti
sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia
e giustizia o suoi delegati.
SEZIONE VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo 30 (L)
Modalità per la legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il
cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico
ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo
della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la
qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 31 (L)
Atti non soggetti a legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono
soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici
funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie
ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o
pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del
rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita,
nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
Articolo 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o
legalmente riconosciute
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di
studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia
in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore
agli studi.
Articolo 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da
valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da
queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi,
centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri
organi e autorità delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da
autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai
competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non
sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da
valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza
diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono
legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della
legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da
accordi internazionali.
Articolo 34 (L)
Legalizzazione di fotografie
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di
documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte
fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su
richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere,
altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il
rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo
del pagamento dell'imposta di bollo.
SEZIONE VII
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITÀ
Articolo 35 (L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene
richiesto un documento di identità, esso può sempre essere
sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai
sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto,
la patente di guida, la patente nautica, il libretto di
pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, il porto d'armi, le tessere di
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è
necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato
civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)
Articolo 36 (L)
Carta d'identità e documenti elettronici
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della
carta d'identità elettronica e del documento d'identità
elettronico sono definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del
compimento del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale;
3. La carta d'identità e il documento elettronico possono
contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1,
con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e
semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al
cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della
normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o
debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e
da altri soggetti ivi compresa la chiave biometrica,
occorrenti per la firma digitale.
4. La carta d'identità elettronica può altresì essere
utilizzata per il trasferimento elettronico dei pagamenti
tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Garante
per la protezione dei dati personali e la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai
materiali utilizzati per la produzione delle carte di
identità e dei documenti di riconoscimento di cui al
presente articolo. Le predette regole sono adeguate con
cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate
dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente articolo e delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le
pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione
dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione
di ulteriori servizi o utilità.
7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può
essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno
precedente la scadenza.
SEZIONE VIII
REGIME FISCALE
Articolo 37 (L)
Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi
vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello
nel quale è apposta la firma da legalizzare.
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